Dal prossimo dal 1° gennaio sarà operativa in Italia un’unica Zona economica speciale per l’intero Mezzogiorno che comprenderà l’intero territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il Consiglio dei ministri dello scorso 7 settembre ha così ratificato il percorso normativo che istituisce una sola cabina di regia, direttamente presso la presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della nuova area.

Sul piano pratico, il provvedimento ministeriale garantirà alle imprese che si insediano – o già operano – nelle otto Regioni, rilevanti semplificazioni nel procedimento di ottenimento dell’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive.

 

Credito di imposta per investimenti al sud dal 01.01.2024

Chi effettuerà un investimento nella Zona unica ZES, potrà beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti produttivi fino al 2026, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 quindi:

40%+20% di maggiorazione per le piccole imprese ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

30%+20% di maggiorazione per le piccole imprese ubicate nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna

 

40%+10% di maggiorazione per le medie imprese ubicate nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

30%+10% di maggiorazione per le medie imprese ubicate nelle Regioni Molise, Basilicata e Sardegna

 

  • Non saranno agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ad Euro 200.000,00;

 

  • Saranno agevolabili l’acquisto e la costruzione di immobili (compreso i terreni) nel limite del 50% dell’investimento complessivo

 

  • La conservazione del beneficio prevede, al momento, l’obbligo di mantenere l’attività nella Zes per almeno sette anni dal completamento dell’investimento.

 

Numerose pronunce susseguitesi negli scorsi mesi da parte dell’agenzia delle Entrate hanno consentito di fare maggiore luce sulla fruibilità del beneficio in relazione all’acquisto o alla realizzazione di immobili. Infatti, sul piano generale, l’incentivo ricalca la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che si applica, appunto, con alcune varianti significative nelle Zes.

 

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, con esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo e, più in generale, di quelle in difficoltà.

 

Da vedere se, anche nel nuovo assetto di “area unica”, verrà confermata per la Zes l’esclusione anche per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

 

Sotto il profilo oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.

Investimenti in immobili

Con la previsione di una Zes unica, tutte le imprese operative in una delle otto Regioni che la costituiscono potranno ora beneficiare del bonus anche per gli investimenti in terreni e immobili strumentali, nonché per quelli diretti all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

 

In relazione agli investimenti immobiliari, il Fisco (risposta a interpelli nn. 302 e 310 del 2023) ha chiarito che per essere ammessi all’agevolazione gli immobili dovranno rispettare il requisito della novità (ossia non  essere stati utilizzati a nessun titolo antecedentemente all’acquisto) e che è possibile maturare il bonus anche per gli immobili realizzati con proprietà superficiaria.

Inoltre, segnatamente al bonus per gli interventi di ampliamento, il Fisco ha specificato che sono agevolati solo gli interventi eseguiti all’esterno della sagoma esistente.

Precedentemente (risposte a interpello nn. 332 e 519 del 2022) il Fisco ha chiarito che l’agevolazione resta preclusa alle cessioni infragruppo di immobili e che la stipula di un contratto di sale & lease-back successivo all’acquisizione non è assimilabile a una vera e propria cessione dell’immobile e che, di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione. Scontata, invece, la conclusione raggiunta dall’amministrazione (risposta a interpello n. 132 del 2023) qualora l’investimento agevolabile sia realizzato da soggetti operanti su un territorio parzialmente incluso in una Zes: in tal caso il

bonus compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa Zes.

La risposta a interpello n. 145 del 2023, infine, ripercorre il presupposto fondamentale per l’accesso al beneficio, ossia la realizzazione di un «investimento iniziale»: si definisce progetto di investimento iniziale, ai

sensi del regolamento Ue 651/2014, quello in beni strumentali finalizzati:

  • alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
  • all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
  • alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
  • alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.

Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia ha ricordato che restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.

 

 

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