Il c.d. Decreto Crescita ha reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il super ammortamento al 130%. La legge di bilancio 2019 non aveva infatti previsto la proroga per questa agevolazione. Fermo restando che il testo del DL Crescita sta subendo modifiche in sede di conversione in legge, dato che non sembrano esserci particolari novità sul tema del super ammortamento, proponiamo di seguito un riepilogo della disciplina.

Come funziona il super ammortamento?

L’articolo 1 del cd. Decreto crescita (DL 34/2019) ha reintrodotto dal 1° aprile 2019 il cd. super ammortamento al 130%. Com’è noto ormai, la maggiorazione dell’ammortamento del costo (o del canone di leasing) dei beni materiali strumentali nuovi, consente di imputare nel periodo d’imposta quote più elevate rispetto a quelle ordinarie, e ciò si traduce in una potenziale riduzione delle imposte sul reddito (IRES/IRPEF). L’agevolazione, invece, non avrà impatto sull’Irap.

La maggiorazione non va imputata a conto economico, pertanto essa non avrà un impatto diretto con la contabilità. Si tratterà di effettuare, infatti, una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (si parla di deduzione extracontabile).

Sono state introdotte novità nel super ammortamento 2019?

In effetti, non è corretto dire che la disciplina ricalca in pieno quella prevista e sempre prorogata negli anni passati. Infatti è stata introdotta una novità nell’agevolazione, consistente nella previsione di un tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, al di sopra del quale il beneficio non spetta, solo per la parte eccedente.

Pertanto nel caso in cui un’impresa faccia un investimento pari a 3 milioni di euro il beneficio sarà calcolato sul tetto di 2, 5 milioni di euro.

Chi sono i beneficiari del super ammortamento 2019?

Come nelle precedenti versioni, i beneficiari del super ammortamento sono

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano)
  • gli esercenti arti e professioni (compresi coloro che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata).

Attenzione al fatto che sono esclusi dal super ammortamento:

  • le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario;
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi;
  • le imprese marittime che rientrano nel regime di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (c.d. tonnage tax) che determinano il reddito imponibile derivante dall’utilizzo delle navi in base a determinati coefficienti parametrati agli scaglioni di tonnellaggio netto delle navi medesime.

Su quali beni si applica il super ammortamento?

Come per le edizioni passate, l’agevolazione del super ammortamento si applica agli investimenti in beni materiali nuovi.

Attenzione pero: sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto.

Inoltre, la disposizione non si applica

  • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
  • agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016.

Ci sono termini temporali per effettuare l’investimento?

Per beneficiare del super ammortamento è necessario effettuare l’investimento:

  • dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019
  • entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il super ammortamento provoca il ricalcolo degli acconti delle imposte?

Attenzione va prestata al discorso acconti IRPEF/IRES, per il quale la norma non prevede nulla di specifico. Pertanto si ritiene che gli stessi non influiscano ai fini del calcolo degli acconti, così come già avvenuto per il super ammortamento 2018.

Il super ammortamento è cumulabile con gli incentivi per le energie rinnovabili?

E’ possibile cumulare gli incentivi che le imprese hanno ricevuto per le energie rinnovabili con il super ammortamento. La risposta positiva è arrivata dal GSE (Gestore Servizi Energetici) nel corso dei chiarimenti forniti il 9 ottobre 2018. La piena cumulabilità tra gli incentivi MISE per le rinnovabili e il super ammortamento costituisce un’eccezione alla regola generale in base alla quale non è possibile sommare i bonus (come previsto nel DM 6.7.2012 e DM 23.06.2016). L’opzione di cumulabilità è contenuta nel comma 3, lettera c, dell’articolo 26 del D.LGS 28/2011 che prevede espressamente che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. Come chiarito nella FAQ del GSE “i cosiddetti “super e iper ammortamento” introdotti, rispettivamente dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla Legge Bilancio 2017, andando ad incidere sull’imponibile del bilancio delle imprese, sono equiparabili ad una “detassazione del reddito d’impresa”, nel caso specifico, riguardante l’acquisto di beni strumentali. Essi possono, pertanto, ritenersi compatibili con le condizioni di cumulabilità.”

Cosa succede se si cede il bene prima della completa fruizione dell’agevolazione?

Attenzione va prestata nell’ipotesi in cui il bene che ha goduto del super ammortamento venga ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione. In particolare, nel caso di cessione del bene agevolato:

  • nell’esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
  • le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario;
  • le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di “restituzione” da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

La cessione del bene agevolato nell’ambito di una operazione di sale and lease back, non comporta il venir meno dell’agevolazione, che continuerà ad essere fruita secondo le regole e la dinamica temporale originaria, indipendentemente dal sopravvenuto contratto di leasing. Si ricorda che la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con “riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento” e, pertanto, essa non rileva ai fini del calcolo della plusvalenza/minusvalenza derivante dalla cessione del bene.

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