L’Agenzia Entrate, con la pubblicazione della circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, ha fornito alcune precisazioni riguardo alla definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni connesse, prevista dall’art. 1 commi da 153 a 159 della Legge di Bilancio 2022.
In particolare la circolare precisa:
- che le somme richieste al contribuente con avviso bonario per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, anche se notificato dopo il 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di una sanzione ridotta al 3% anziché al 10%, fermo restando l’obbligo di versare la totalità delle imposte e degli interessi
- possono essere definiti con sanzione ridotta al 3% tutti gli avvisi bonari per i quali al 1° gennaio 2023 sia ancora in corso il pagamento rateale, anche se relativi ad annualità precedenti al 2019
- viene soppresso il vincolo che prevedeva che non si potesse ricorrere a più di 8 rate, quando l’importo complessivo a debito non superasse i 5.000 euro. Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro potranno quindi essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.
Ciò chiarito, la Circolare precisa anche che non è previsto alcun obbligo a suo carico riferito alla ri-emissione di nuovi avvisi, in sostituzione di quelli già notificati. Il contribuente dovrà quindi provvedere in autonomia al ricalcolo delle sanzioni.
Alleghiamo il testo integrale della circolare n.1 del 13 gennaio 2023 per maggiori approfondimenti.