Com’è noto, il Codice civile dispone alcuni obblighi che le società iscritte nel registro delle imprese devono rispettare nelle loro comunicazioni verso l’esterno. In questo articolo, proponiamo un approfondimento a riguardo.
Ai sensi dell’articolo 2250 del Codice, “Negli atti e nella corrispondenza delle società […] devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione“.
Ancora, è d’obbligo indicare il capitale sociale versato (così come risulta dall’ultimo bilancio depositato) per le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e quelle in accomandita per azioni. Le società per azioni e quelle a responsabilità limitata devono, inoltre, dichiarare se hanno un socio unico (ad esempio: “società a responsabilità limitata unipersonale”).
L’ultimo capoverso dell’articolo 2250 del Codice civile, inoltre, dispone che le informazioni di cui sopra siano rese pubbliche anche sul sito della società.
Ricordiamo, infine, che l’articolo 2630 del Codice civile fissa una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro, in caso di mancato rispetto degli obblighi sopra sintetizzati.