In sintesi

Scaduto il termine per aderire al concordato preventivo biennale per il 2024 e 2025, i contribuenti ISA (con Ricavi inferiori a 5.165.000) che entro il 31 ottobre 2024 hanno scelto questa opzione possono accedere al “ravvedimento speciale”, che consente di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES e IRAP per gli anni dal 2018 al 2022.

L’imposta sostitutiva è determinata applicando le aliquote stabilite in base al punteggio ISA, con un minimo di 1.000 euro per annualità con possibilità di rateizzare fino a 24 mesi.

L’imposta sostitutiva può essere versata a partire dalla data odierna ma non oltre il 31.03.2025, entro la stessa data va versata la prima rata per chi intende rateizzare.

L’AdE ha determinato l’imposta sostitutiva IRPEF/ IRES e l’IRAP da pagare in caso di adesione indicandola direttamente sul vostro cassetto fiscale.

L’adesione al ravvedimento speciale inibisce l’azione accertatrice da parte dell’AdE per le annualità oggetto di adesione infatti sono impedite le rettifiche di cui all’art.39 del DPR 633/72 (analitiche, induttive e presuntive).

 
Nel dettaglio

Le diverse fasce ISA

Il metodo di calcolo degli importi da pagare è legato alle “fasce” individuate per la maggiorazione redditualeda utilizzare come base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali rispetto al reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, in ciascuna annualità:

  • incremento del 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • incremento del 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • incremento del 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • incremento del 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • incremento del 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • incremento del 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Determinate le basi imponibili, la norma prevede che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i contribuenti applicano le seguenti imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:

  1. 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  2. 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  3. 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità 2018, 2019 e 2022, i contribuenti, inoltre, ai fini Irap, applicano l’Irap al 3,9 per cento.

Le imposte sostitutive sono ridotte del 30 per cento, in considerazione della pandemia da COVID19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021.

 

Le correzioni del D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024

L’art. 7, del D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, ha introdotto nell’ambito dell’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024, conv. con modif. in L. n. 143/2024, il comma 6-bis, in forza del quale i contribuenti sopra indicaticon un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, del T.U. n. 917/86, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento anche nel caso in cui per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’art. 148, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020;
  2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’art.9-bis, comma 6, lett. a), del D.L.n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017.

Il successivo comma 6-ter, inserito sempre dall’art. 7, del D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, nell’ambito dell’art. 2-quater, del D.L. n. 113/2024, conv. con modif. in L. n. 143/2024, prevede per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra viste, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento, le seguenti regole:

  1. la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  2. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera a), l’aliquota del 12,5 per cento;
  3. la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
  4. l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera c), l’aliquota del 3,9 per cento.

Il comma 6-quater, inserito sempre dall’art. 7, del D.L. n. 155 del 19 ottobre 2024, nell’ambito dell’art. 2-quater, del D.L.n.113/2024, conv. con modif. in L. n. 143/2024, dispone tuttavia che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma precedente, sono diminuite del 30 per cento.

In ogni caso, come anticipato, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

 

Modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva

Il versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Condizioni per il perfezionamento del ravvedimento e limitazioni alle rettifiche fiscali

Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’art.6-bis della L. n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, nei confronti dei soggetti aderenti, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

  1. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’art. 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024;
  2. applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;
  3. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
  4. dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, inserito dal D.L. n. 155/2024, nell’ambito dell’art.2-quater, del D.L. n. 113/2024, conv. con modif. in L. n. 143/2024.

Decadenza limitata per misure cautelari o inadempimenti

Nei casi di applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt.4, 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, nonché dell’art. 2621 del codice civile, e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022, ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento.

In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento.

Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della L. n. 197/2022, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

Proroga dei termini di decadenza per l’accertamento

A fronte della nuova disposizione è poi previsto che per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento di cui all’art.43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e all’art.57 del D.P.R. n. 633 del 1972, relativi all’annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Per gli stessi soggetti, in ogni caso, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Sarà infine un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a fissare i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

Il Provvedimento attuativo del Direttore delle Entrate 

Il Provvedimento del Direttore delle Entrate (Prot. n. 403886 del 4 novembre 2024) ha individuato le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Proprio perché per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’Irap, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.n.113/2024, al fine di facilitare le operazioni, nell’Allegato n. 1 al provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.

I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante la sola presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti.

Per le società e associazioni di cui all’art. 5 ovvero le società di cui agli artt. 115 e 116 del T.U. n. 917/86 l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

Altamura, lì 07.11.2024

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