La data da indicare nel tracciato XML deve sempre coincidere con quella di esecuzione dell’operazione, e ad essa deve essere agganciata la registrazione delle fatture elettroniche.

Con la circolare n. 14/E del 17 giugno scorso, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la data documento da valorizzare sul file deve essere sempre quella dell’operazione, a prescindere dalla succesiva documentazione mediante SDI.

In caso di fatture cartacee o elettroniche inviate per canali diversi dallo SDIemesse nei 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, il documento dovrà invece contenere entrambe le date. Anche per le differite la data da indicare sul tracciato XML da cui derivano esigibilità e registrazione coincide con quella di effettuazione dell’operazione.

Fatture immediate

Dal 1° luglio 2019 le fatture immediate possono essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione indicando anche la data in cui si è realizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi se diversa da quella di emissione.

La non contestualità tra momento di effettuazione e documentazione della stessa vale per tutte le fatture, comprese quelle trasmesse tramite SDI per queste ultime, tuttavia, sarà lo stesso Sistema ad attestare data e orario di avvenuta “trasmissione”. Per questa ragione non è stato modificato il tracciato XML e le relative specifiche tecniche né occorrerà intervenire sui sistemi operativi attraverso l’inserimento di un apposito campo “data effettuazione”: ciò che individua tale momento è infatti quanto indicato nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica. Nei successivi 10 giorni il documento potrà tuttavia essere trasmesso al Sistema di interscambio.

Fatture differite

Nessuna modifica normativa ha interessato invece le fatture differite, le quali possono essere emesse (e quindi trasmesse al SDI) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione come certificata da documento commerciale, Ddt o altro documento idoneo. Allo stesso modo delle fatture immediate trasmesse non contestualmente all’effettuazione dell’operazione, anche sul tracciato XML delle differite andrà indicato nel campo “Data” quella riportata, ad esempio, sul documento di trasporto, decorrendo da tale momento gli obblighi fiscali di registrazione e liquidazione dell’imposta.

Inoltre, in presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale nei confronti di un medesimo cliente, sul tracciato andrà indicata la data dell’ultima operazione.

Registrazione

Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse, sia immediate che differite, possono essere annotate nel registro Iva vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Unica eccezione, le fatture differite relative a triangolazioni nazionali, la cui registrazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Ai fini del rispetto dei principi di ordinata contabilità, in caso fatture immediate, alcune emesse contestualmente all’effettuazione dell’operazione, altre avvalendosi invece del periodo dei 10 giorni per la trasmissione, l’operatore è tenuto ad individuarle distintamente utilizzando o una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, ovvero registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo.

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