Con il via libera definitivo al decreto legge salva infrazioni (Dl 131/2024), arriva con l’articolo 16-ter l’abrogazione della risalente disposizione che prevedeva il mancato assoggettamento a Iva dei distacchi e dei prestiti del personale operati al puro costo. Ciò a partire dal 1° gennaio 2025 in accoglimento delle conclusioni a cui era giunta la Corte di giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19 dell’11 marzo 2020).

L’articolo 8 comma 35 della legge 67/1988 stabilisce che non sono da intendere rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. La disposizione è stata da sempre utilizzata prevedendo che i prestiti o i distacchi operati al puro costo fossero da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Viceversa, laddove vi fosse stata l’applicazione anche di un mark up, ciò avrebbe comportato il pieno assoggettamento ad Iva della prestazione.

Tale impostazione ha retto fino a che non c’è stata la citata pronuncia comunitaria, che ha accolto la tesi in base alla quale l’onerosità della prestazione nei casi di prestito o distacco implica l’esistenza di un nesso diretto fra prestazione e controprestazione il che determina l’assoggettamento ad Iva. Da lì in avanti anche la Cassazione si è uniformata alla pronuncia comunitaria, sancendo la fine dell’irrilevanza Iva di queste operazioni.

È previsto che ciò si applichi ai prestiti e ai distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti anteriormente a tale data in conformità della citata sentenza di Corte UE o dell’articolo 8, comma 35, della legge 67/88, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

Altamura, lì 07.11.2024

 

 

 

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