Il c.d. Decreto Dignità (D.l. 87/2018) è stato convertito in Legge n. 96 del 09.08.2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11.08.2018.

La legge di conversione del “Decreto dignità” ha introdotto molte novità: dalla delocalizzazione alle misure di contrasto al gioco d’azzardo, dalle semplificazioni fiscale all’abrogazione delle società sportive dilettantistiche lucrative.

Di seguito un riepilogo delle più importanti misure di carattere fiscale.

Limiti alla delocalizzazione

Ai fini del decreto dignità per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica, o di sua parte, dal sito produttivo incentivato ad altro sito da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto, o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

In particolare si tratta imprese beneficiarie di aiuti di Stato che trasferiscono l’attività economica o una sua parte:

  • in Paesi extra UE;
  • “semplicemente” fuori dal sito incentivato, quindi in ambito nazionale o europeo.

Quest’ultimo è il caso, ad esempio, di imprese che beneficiano di aiuti di Stato per il Mezzogiorno e poi trasferiscono l’attività economica in un altro sito produttivo in Italia o nello Spazio Economico Europeo.

Sono fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali.

In linea generale, le sanzioni previste nel caso di delocalizzazione da parte dell’impresa beneficiaria di aiuti, sono diverse in relazione alla fattispecie:

  • per chi delocalizza l’attività nell’ambito UE, o anche in Italia ma fuori dal sito incentivato, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista la restituzione del beneficio con la maggiorazione del tasso di interesse di cinque punti;
  • per chi ha ricevuto aiuti e delocalizza in Paesi extra Ue, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista una sanzione amministrativa da due a quattro volte l’importo fruito.

La misura di queste nuove sanzioni è applicabile per gli investimenti avviati dal 14 luglio, per quelli precedenti si applica la disciplina vigente precedentemente.

I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo quinquennale e di delocalizzazione, e la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con proprio provvedimento.

In sede di conversione del decreto è stato aggiunto il comma 5-bis che stabilisce che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica, eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Tutela dell’occupazione

Le imprese italiane e quelle estere operanti nel territorio italiano che, avendo beneficiato di aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell’impatto occupazionale, riducano (fuori dai casi giustificato motivo oggettivo) nei 5 anni successivi al completamento dell’investimento i livelli occupazionali in misura superiore al 10%, decadono dai benefici concessi in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

La decadenza dal beneficio è comunque totale in caso di riduzione dei livelli occupazionali superiore al 50%.

Le disposizioni applicano ai benefici concessi successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto.

Recupero iper ammortamento

Per quanto riguarda l’iper ammortamento, ossia la maggiorazione del 150% dell’importo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi (di cui alla Tavella A della Legge di Bilancio 2017), si conferma che:

  • l’agevolazione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa;

si procede al recupero dell’iper ammortamento, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione/delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni non si applicano:

  • agli interventi sostitutivi: tale disciplina prevede che il bene originariamente agevolabile venga sostituito con un bene materiale strumentale nuovo (avente caratteristiche tecnologiche analoghe), purché il nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  • nei casi in cui i beni agevolati siano per stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive, e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, si conferma che non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei seguenti beni immateriali (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.l. 145/2013): competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Si considerano imprese appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell’art. 2359 del C.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore (art. 5 comma 5 TUIR).

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi dal 2018), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto dignità, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Accertamento sintetico / Redditometro

L’articolo 10, che non ha subito particolari cambiamenti in sede di conversione in legge del decreto, ha modificato l’articolo 38 del DPR 600/1973 in tema di accertamento sintetico.

Si ricorda brevemente che l’accertamento sintetico (c.d. redditometro) è quella modalità di accertamento con cui il fisco ricostruisce la reale capacità contributiva del contribuente, risalendo da un fatto noto (la spesa), ad un fatto ignoto (il reddito). L’amministrazione finanziaria, infatti, attraverso questo metodo determina il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese sostenute nel corso di un periodo d’imposta, in considerazione di una presunzione secondo cui ciò che è stato speso è stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo. Il contribuente, in ogni caso, ha sempre la possibilità fornire la prova contraria.

La determinazione del reddito sintetico può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti. Tale individuazione avviene con decreto Mef, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. L’ultimo decreto Mef risale al 16.09.2015, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.

Stando a quanto previsto nell’articolo 10 in commento, il decreto MEF deve essere emanato dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. Nel frattempo, in attesa della nuova versione del decreto Mef, il decreto dignità abroga il decreto Mef del 16.09.2015 a partire dai controlli ancora da eseguire relativi al periodo d’imposta successivo al 31.12.2015.

Restano salvi, invece, eventuali inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento per gli anni d’imposta fino al 31.12.2015.

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si procede al rimborso delle somme già pagate.

Disposizioni in materia di spesometro

In sede di conversione in legge del decreto è stato stabilito che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018 ma entro il 28 febbraio 2019. In questo modo anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) la stessa scadenza di quelli che hanno optato per lo spesometro semestrale. In linea generale si ricorda che, qualora si opti per la trasmissione con cadenza semestrale, i termini temporali sono fissati:

  • al 30 settembre per il primo semestre;
  • al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

Esonero annotazione registri IVA

È ora previsto l’esonero dall’obbligo di annotazione nei registri IVA per i soggetti che emettono fatture elettroniche e sono obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Tali soggetti, obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono esonerati dall’obbligo di annotazione:

  • registro vendite;
  • registro acquisti.

Esonero Spesometro agricoltori

Sempre in sede di conversione in legge del decreto, sono stati inseriti all’articolo 11, i commi da 2-ter a 2-quinquies che eliminano lo spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato.

Più precisamente, il comma 2-ter abroga la disposizione del D.l. n. 179 del 2012 che ha sottoposto allo spesometro i produttori agricoli in regime IVA agevolato di settore, imponendo l’obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti IVA.

Destinatari della norma abrogata sono i produttori agricoli:

  • che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7 mila euro;
  • che sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili.

Il successivo comma trasforma il parziale esonero per i produttori siti in zone montane in un esonero totale, operante dal 1° gennaio 2018. In particolare in sede di conversione è stato previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6 del DPR 633/72 ovvero:

  • i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
  • gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
  • le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Split payment

L’articolo 12, che non ha subito modifiche in sede di conversione, prevede l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi siano assoggettati a ritenute alla fonte (in sostanza, i compensi dei professionisti).

Brevemente, la Legge di stabilità 2015 aveva introdotto l’articolo 17-ter al Decreto IVA , (DPRP 633/72) in base al quale era previsto per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d’imposta.

Com’è noto, in base a questo meccanismo, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile) devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

In particolare, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 14 luglio 2018 si escludono esplicitamente dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito o a titolo d’acconto.

Compensazione delle somme iscritte a ruolo

Una delle novità inserite in sede di conversione in legge del DL, è rappresentata dal nuovo articolo 12-bis, rubricato “Compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione”.

Tale articolo estende anche al 2018 le norme che con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017, consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti di somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali. Tali crediti devono essere:

  • non prescritti;
  • certi;
  • liquidi;
  • esigibili;
  • maturati nei confronti della pubblica amministrazione;
  • certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La compensazione può essere effettuata tra:

  • crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • debiti tributari, previdenziali e assistenziali, riferiti ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

In questo modo, quindi, il legislatore ripropone l’operatività del meccanismo introdotto nel 2013 e la cui applicazione è stata estesa di anno in anno.

La norma è immediatamente operativa, in quanto il legislatore ha espressamente previsto l’applicazione delle modalità operative indicate dal Dm 24 settembre 2014.

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