Allargamento dei crediti d’imposta energia alle PMI
Un’importante novità introdotta, infatti, dal decreto Aiuti ter (D.L. 23 settembre 2022, n. 144) riguarda l’allargamento dei crediti d’imposta energia alle imprese più piccole.
Possono, infatti, accedere al credito d’imposta anche le aziende dotate di contatori con potenza disponibile pari a 4,5 kw (con il precedente provvedimento la soglia minima era di 16,5 kw).
Oltre alla potenza impegnata, le imprese dovranno rispondere anche ad un altro requisito: aver registrato nei mesi di ottobre e novembre 2022 un aumento del prezzo superiore al 30% rispetto ai prezzi riportati negli stessi mesi per l’anno 2019.
Per quanto riguarda i costi sostenuti per l’acquisto di gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022, il credito d’imposta riconosciuto è pari al 40% (anche in questo caso vale il requisito relativo all’aumento del 30% dei costi rispetto al 2019). Gli incentivi, concessi alle aziende per contrastare il caro energia interessano una platea variegata di soggetti:
imprese energivore;
imprese gasivore;
imprese non energivore;
imprese non gasivore.
Imprese energivore
Le “imprese a forte consumo di energia elettrica” (cosiddette imprese energivore) hanno diritto al bonus se, nel terzo trimestre 2022, i loro costi per la componente energia elettrica, al netto di imposte e sussidi, sono mediamente aumentati di oltre il 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019, considerati anche eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il credito d’imposta è pari al 40% (non più il 25%, misura riconosciuta per il terzo trimestre) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata a ottobre e novembre 2022 nonché per l’eventuale energia elettrica prodotta e autoconsumata in quei due mesi; per quest’ultima, l’incremento del costo va verificato con riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati per produrre l’energia e il bonus si determina facendo riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, per i mesi di ottobre e novembre 2022, del Pun, ossia del prezzo unico nazionale dell’energia acquistata alla borsa elettrica.
Imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il credito d’imposta spetta se il prezzo medio di riferimento del gas relativo al terzo trimestre 2022, 4 sulla base dei dati del Mercato infra-giornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, è aumentato più del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019, ed è pari al 40% (invece che il 25% del terzo trimestre) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Imprese non energivore
Fortemente ampliato il bacino dei potenziali fruitori del credito d’imposta per le imprese non energivore, circoscritto, fino al terzo trimestre, a quelle dotate di contatori con potenza pari almeno a 16,5 kW: il perimetro di applicazione viene esteso alle imprese di dimensioni minori, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto al bonus per il trimestre luglio-settembre).
Imprese non gasivore
Lo stesso bonus del 40% (in precedenza, era del 25%) sulla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, spetta anche alle imprese diverse da quelle gasivore, sempre che il prezzo medio di riferimento relativo al terzo trimestre 2022 abbia subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’ Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per usufruire delle agevolazioni introdotte dal precedente Decreto Aiuti ter e relativi ai consumi di energia e gas dei mesi di ottobre e novembre 2022. Con la risoluzione del 30 settembre 202, n, 54 sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nei mesi di ottobre e novembre 2022 e per l’acquisto di carburante nel quarto trimestre 2022.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in argomento tramite il modello F24 sono stati quindi istituiti i codici tributo “6983”, “6984”, “6985”, “6986” e “6987”.
Si tratta, nel dettaglio dei codici
“6983” ➔ denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022)” – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
“6984” ➔ denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)” – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.
“6985” ➔ denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022)” – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
“6986” ➔ denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022)” – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
“6987” ➔ denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022)” – art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.