Il Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi ha ritenuto utile ricordare che:

  • la storica dicitura “Contributo ambientale Conai assolto”, riferita dal 2019 esclusivamente ai trasferimenti di merci imballate e non di imballaggi vuoti, deve essere indicata in fattura;
  • in caso di acquisti di imballaggi vuoti presso fornitori nazionali ogni azienda è tenuta a verificare che in fattura sia stato esplicitato il Contributo ambientale Conai separatamente dal prezzo di vendita degli imballaggi stessi o che sia indicata la dicitura “corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai assolto”. In alternativa, la fattura deve riportare l’eventuale titolo di esenzione se richiesto dal cessionario;
  • in caso di acquisti di imballaggi vuoti e/o merci imballate dall’estero, l’obbligo di dichiarazione e versamento del Contributo ambientale Conai è in capo all’azienda che ha effettuato l’immissione sul territorio nazionale.

In caso di errori nell’applicazione delle norme consortili (ivi compresa l’omessa applicazione del Contributo ambientale) è comunque possibile – prima dell’avvio di controlli da parte del Conai – regolarizzare la posizione senza incorrere nelle sanzioni4 previste sia per il cedente che per il cessionario di imballaggi vuoti.

Sul sito del Consorzio, nella sezione Download Documenti/Guida al Contributo è disponibile la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo ambientale che, nella parte introduttiva, illustra sinteticamente le principali novità per il 2019.

Per eventuali chiarimenti o approfondimenti, è possibile contattare il numero verde Conai 800904372 (da sole utenze fisse).

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