Per il calcolo dei giorni per pagare una multa non si considera il giorno della violazione (se contestata) o del ricevimento (se notificata, ad eccezione della compiuta giacenza). È necessario, invece, conteggiare i giorni successivi fino a raggiungere i giorni indicati (5, 60 o 90): l’ultimo giorno corrisponde alla scadenza. Se è festivo, la scadenza è spostata al primo giorno non festivo seguente.

Rispetto dei termini di notifica per gli atti amministrativi: vale il principio di scissione degli effetti?

Hai ricevuto una cartella di pagamento. L’Amministrazione aveva un termine ben preciso per inviartela, termine che risulta rispettato nel momento in cui la raccomandata è partita dall’ufficio postale, ma che, nel giorno in cui la busta ti è stata consegnata, era invece scaduto.

Si tratta di un problema non isolato, visto che – per chi riceve la corrispondenza non ancora sulla Pec (la posta elettronica certificata) – i disguidi postali sono spesso all’ordine del giorno e possono comportare uno slittamento dei tempi prima dell’arrivo a destinazione delle lettere.

I due termini della notifica

Quando la Pubblica Amministrazione invia al contribuente una sanzione, una richiesta di pagamento, il rigetto di un’istanza o qualsiasi altro atto da cui potrebbe derivare la limitazione di un diritto, tale attività viene sempre sottoposta a due termini:

  • il primo è quello della spedizione: è il termine che deve rispettare l’Amministrazione ed entro il quale la comunicazione deve essere inviata al destinatario;
  • il secondo è quello della reazione: è il termine che deve rispettare il destinatario se intende fare ricorso al giudice o ad un’altra Autorità amministrativa contro l’atto che gli è stato notificato.

Per risolvere questo problema, la giurisprudenza ha in passato elaborato il cosiddetto «principio della scissione dei termini della notifica», ma solo e unicamente per gli atti giudiziari. Sentenze, decreti ingiuntivi, appelli, ecc. seguono quindi la regola in base alla quale:

  • per il notificante, i termini per la notifica si considerano rispettati se, prima della loro scadenza, consegna l’atto all’ufficiale giudiziario;
  • per il notificato, i termini per la “reazione” (ossia l’opposizione, la costituzione, ecc.) iniziano a decorrere dal successivo momento in cui gli è stato consegnato l’atto in questione.

Invece, per tutti gli atti «negoziali», ossia quelli tra privati, vale soltanto la data di consegna della raccomandata al destinatario. È a quest’ultima che si deve far riferimento per verificare che i termini siano stati rispettati. Ecco alcuni esempi:

  • per la disdetta di un contratto da inviarsi entro una certa data, è necessario che la raccomandata sia ricevuta (e non semplicemente spedita) entro tale data stessa altrimenti il contratto si considera rinnovato;
  • per la disdetta dell’affitto si deve fare in modo che il recesso arrivi al padrone di casa prima che il contratto si rinnovi in automatico;
  • una lettera di sollecito di pagamento deve essere fisicamente consegnata nelle mani del debitore prima che si compia la prescrizione, a nulla valendo invece la data di spedizione e se l’ufficio postale ha smarrito la busta o ne ha ritardato la consegna.

Atti amministrativi, sanzioni, multe e cartelle esattoriali: vale la data di spedizione

A questo punto ci si è chiesto quale delle due soluzioni si debba utilizzare per gli atti amministrativi come multe, cartelle esattoriali e sanzioni, atteso che si tratta di una categoria intermedia tra quelle che abbiamo appena visto: non sono cioè né atti negoziali, né atti giudiziari.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione anche per gli atti della Pubblica Amministrazione può valere il principio della scissione degli effetti della notifica. Pertanto, per stabilire se una multa è stata inviata nel rispetto del termine di 90 giorni bisogna verificare la data in cui l’accertatore l’ha spedita e non quella in cui la raccomandata è arrivata al debitore.

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