Ultimi mesi di tempo per le aziende che operano nel mercato dell’Unione Europea per verificare i documenti di prova delle cessioni intracomunitarie. Il 1° gennaio 2020, infatti, entrerà in vigore il Regolamento Ue 1912/18, che ha individuato documenti da cui si presume che i beni sono stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro a un altro Stato membro.

La questione della prova delle cessioni intracomunitarie si pone come un punto focale per l’espansione delle imprese all’estero. Infatti, come noto, le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 41 del decreto legge 331/93 – non imponibili – necessitano di avere la prova del trasporto della merce presso altro Stato membro. Sino ad ora, per le cessioni intraunionali, la prova della non imponibilità in capo al fornitore non era determinata per legge, sicché nei vari Stati si sono manifestati diversi orientamenti. Con riferimento al panorama nazionale, si è fatto riferimento alle interpretazioni (confronta risoluzioni 345/07 e 477/08) che, sostanzialmente, hanno individuato come prova primaria il documento di trasporto Cmr, per tutte le spedizioni via terra; ovvero i documenti di trasporto tipici (AWB, B/L) per il trasporto aereo e nave. Tali prove devono essere monitorate e richieste, in primis ai clienti, nelle ipotesi di cessione EXW, ossia franco fabbrica/franco magazzino; quando, invece, il trasporto è a cura della società, la prova deve essere richiesta allo spedizioniere incaricato.

Il legislatore europeoè intervenuto sul tema con il citato regolamento Ue 1912/18, in cui ha fornito un elenco di documenti considerati validi come prova dell’avvenuta cessione intraunionale, in quanto atti a dimostrare che i beni sono stati spediti o trasportati dallo Stato membro di origine a quello di destinazione.

Si badi, però, che se è vero che l’individuazione puntuale della documentazione a supporto per la prova della cessione intraunionale costituisce un elemento di certezza in merito all’onere probatorio, è anche vero che costituisce un vincolo per l’impresa nel reperire l’esatta documentazione richiesta dalla norma.

In questo contesto, si pone peraltro un problema applicativo sulla corretta gestione della documentazione dettagliatamente individuata nel Regolamento Ue che l’impresa deve essere in grado di reperire per evitare il rischio di veder disconosciuta l’operazione di cessione intraunionale qualora la stessa non fosse in possesso della prova dell’avvenuta
uscita della merce dal territorio dello Stato.

In realtà, se approcciato attivamente e con anticipo, il sistema normativo fornisce all’operatore strumenti di certezza sino ad ora non individuati dalla norma, che consentono definizioni preventive e in sicurezza di temi che, in alternativa, rischiano di tramutarsi in oneri, in termini di imposta e sanzionatori, molto gravosi.

Peraltro, anticipando di fatto il legislatore, l’agenzia delle Entrate, con la risposta 100/2019, ha già dato pieno riconoscimento alle indicazioni fornite con il citato regolamento 1912/18/Ue. Infatti, la risposta, oltre a ripercorrere la giurisprudenza unionale e la prassi amministrativa interna in materia, per la prima volta richiama le nuove prescrizioni imposte a tutti gli operatori dell’Ue regolamento unionale. In definitiva, il tema si presenta estremamente attuale, fondamentale in termini di compliance e di chance
commerciali con gli altri Stati membri è deve essere necessariamente valutato e monitorato dalle singole imprese, a seconda delle diverse esigenze di business.

A beneficio dei nostri Clienti, pubblichiamo qui appresso alcuni casi pratici di applicazione della nuova disciplina.

Casi pratici

Presupposti per la realizzazione delle prove

  • Entrambi gli operatori (cedente e cessionario) devono essere soggetti passivi d’imposta in due diversi Stati membri dell’Unione europea.
  • La cessione deve avvenire a titolo oneroso.
  • I beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Presunzione della spedizione/trasporto dei beni in un altro Stato membro se il venditore certifica

che i beni sono stati spediti/trasportati da lui o da un terzo per suo conto e è in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contradditori, relativi al trasporto/spedizione dei beni:

  • documento o lettera CRM con firma
  • polizza di carico
  • fattura di trasporto aereo
  • fattura emessa dallo spedizioniere
  • rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore

oppure che è in possesso di uno qualsiasi dei predetti documenti, in combinazione con uno dei seguenti:

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione/trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione/trasporto dei beni
  • documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che confermi l’arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato
  • rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore.

Presunzione della spedizione/trasporto dei beni in un altro Stato membro se il venditore è in possesso

di una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati/spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dell’acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione deve indicare:

  • la data di rilascio
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente
  • la quantità e la natura dei beni
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione di tali mezzi
  • l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Almeno due degli elementi di prova non contradditori, quali:

  • documento o lettera CRM con firma
  • polizza di carico
  • fattura di trasporto aereo
  • fattura emessa dallo spedizioniere
  • rilasciati da due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dal compratore

o uno qualsiasi dei suddetti documenti, in combinazione con una polizza assicurativa relativa alla spedizione, o con un documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità, o con la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.

Tracciabilità e blindatura della filiera

Dal punto di vista gestionale, l’impresa deve raccogliere e gestire il documento relativo alla prova del trasferimento della merce oggetto di cessione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione.

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