Lo scorso 20 marzo, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 43, che dettaglia regole e requisiti per il Reddito di cittadinanza (RdC).

Tra i primi chiarimenti forniti nella circolare, l’Istituto riepiloga le novità introdotte dal decreto n. 4/2019 in merito alla definizione del nucleo familiare, che cambia non solo per fare domanda di reddito di cittadinanza ma anche per la richiesta di tutte le prestazioni sociali agevolate.

Il riferimento normativo da considerare è l’articolo 3 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, al quale il decreto legge n. 4/2019 ha apportato le seguenti modifiche:

  • i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. I medesimi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze;
  • il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare qualora di età inferiore a 26 anni, a loro carico ai fini Irpef, non coniugato e/o senza figli.

I requisiti per accedere al Reddito di Cittadinanza

Con riferimento ai requisiti per accedere al RdC, la circolare precisa che il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • essere residente in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno sono auto-dichiarati e saranno verificati dalle amministrazioni comunali.

Per la verifica dei requisiti di reddito e patrimonio è necessario considerare quanto contenuto nel modello ISEE. Ai fini della verifica dei requisiti per il RdC si considerano idonee le attestazioni ISEE ordinaria e corrente.

All’atto della presentazione della domanda il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC. La predetta soglia è incrementata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza (PdC). In ogni caso, la soglia è incrementata a 9.360 euro, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini RdC, nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Per quel che riguarda invece i beni durevoli, per richiedere il reddito di cittadinanza sarà necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

L’INPS ricorda inoltre che non possono fare domanda di reddito di cittadinanza i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Ricordiamo che nel corso dell’iter di conversione del decreto è stato stabilito che tale causa di esclusione non si applichi a tutta la famiglia ma solo personalmente al soggetto dimissionario. La novità, non ancora inserita nella circolare INPS n. 43/2019, diventerà ufficiale non appena il decreto sarà convertito ufficialmente in legge.

Non è causa di esclusione invece la percezione della Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

L’INPS, previa verifica dei requisiti, definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto. Alla conclusione del procedimento, l’INPS comunica formalmente al richiedente l’accoglimento o la reiezione della domanda ed è a questo punto che presso le Poste sarà possibile ritirare la Carta RdC, dopo il quinto giorno del mese.

Come sarà possibile utilizzare l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto?

La circolare INPS spiega che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta RdC permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare.

Sarà possibile effettuare un solo bonifico al mese per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione.

Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare.

Le spese effettuate saranno tenute sotto stretto controllo dal MEF, che si avvarrà delle piattaforme informatiche SIUSS e SIUPL.

Le risorse disponibili

La circolare ricorda, infine, che, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5.894 milioni di euro per il 2019, 7.131 per il 2020, 7.355 per il 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per garantire la sostenibilità finanziaria della misura sarà rimodulato e ridotto l’importo del reddito di cittadinanza riconosciuto, mediante l’adozione di un apposito decreto.

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