A regime della possibilità di affrancare dall’imposizione diretta le plusvalenze latenti nel valore di mercato di partecipazioni (quotate e non) e di terreni (edificabili e non) versando l’imposta sostitutiva del 18%.

Il calcolo per comprendere quale sia l’alternativa più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria non è semplice. Per i terreni edificabili occorre valutare caso per caso, in quanto, ai sensi degli articoli 17, comma 1 e 68, comma 2, del Tuir la plusvalenza è soggetta a tassazione separata e il costo iniziale può essere incrementato con l’indice Istat. Per le partecipazioni, invece, il confronto va effettuato tra il 26% di imposta “ordinaria” applicata sul plusvalore e il 18% di imposta sostitutiva calcolata sul valore di mercato del bene. Vanno però considerati – per i terreni e le partecipazioni non negoziate – i costi di perizia, che, se a carico del contribuente (e non accollati alla società partecipata che li deduce in cinque anni), sono a loro volta defalcabili dalla plusvalenza ove questa sia maggiore di quella latente espressa dal valore asseverato.

Oltre a questa novità, la legge di Bilancio 2025 rende permanente questo regime alternativo, previsto dagli articoli 5 e 7 della Legge n. 448/2001. Non sarà più necessario attendere ogni volta l’immancabile proroga annuale dell’opportunità, ma si potranno “rivalutare” le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ogni anno, predisponendo la perizia giurata (non necessaria per le partecipazioni quotate) ed effettuando il pagamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata di questa) entro il 30 novembre del medesimo anno. Le altre due rate possono essere versate, sempre al 30 novembre dei due anni successivi, con interessi del 3% annui. Solo nel mese di dicembre di ogni anno non si potrà procedere all’affrancamento, per cui, al massimo, si tratterà di attendere l’anno successivo per disporre nuovamente di tutte le opportunità.

Non è possibile rideterminare il costo fiscale per le partecipazioni «qualificate» in società italiane detenute da società ed enti commerciali esteri, privi di stabile organizzazione in Italia, che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea (o aderente all’accordo See), le quali già possono beneficiare dello “speciale” regime Pex introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge di Bilancio 2024.

Anche con la norma a regime sarà possibile rideterminare nuovamente il costo delle partecipazioni e dei terreni, nell’ipotesi in cui si abbia già usufruito di pregresse rivalutazioni, scomputando, dall’imposta sostitutiva dovuta, quella versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni (circolare 16/E/2023).

Altamura, lì 02.01.2025

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