L’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb), si perfeziona, con la compilazione del relativo modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (quadro P) che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli Isa).

 

Sotto il profilo operativo la procedura riserva importanti novità legate perlopiù alle modalità di esercizio dell’opzione di adesione che potrà essere effettuata congiuntamente con il modello Redditi o anche separatamente e con l’ulteriore possibilità di successiva revoca.

 

Mentre la dichiarazione annuale dei redditi potrà essere trasmessa fino al 31 ottobre 2025, l’adesione al concordato 2025/26 (o la revoca dell’adesione) dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2025. Chi si trovasse nella necessità di spedire la dichiarazione prima del 30 settembre (perché ad esempio necessita di utilizzare in compensazione l’eventuale credito Irpef/Ires superiore a 5.000 euro) potrà tuttavia, entro il 30 settembre, decidere di aderire alla proposta Cpb anche se non lo avesse già fatto nella prima dichiarazione trasmessa.

In tale ipotesi è comunque consigliabile l’invio di una dichiarazione “correttiva nei termini”, completa, in luogo del solo modello P per l’adesione. Ciò per evitare possibili errori in seguito a eventuali modifiche dei dati (e dei risultati del software) riguardanti il modello Isa che potrebbero inficiare la validità dell’opzione. La dichiarazione “correttiva nei termini” infatti sostituisce in tutto e per tutto quella originaria e resta, quindi, l’unica visibile nel sistema delle Entrate.

 

La trasmissione per via telematica dell’adesione alla proposta 2025/2026 potrà essere effettuata con due modalità:

 

  • in via autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi. In questo caso il modello Cpb 2025/2026 compilato dovrà essere trasmesso, inderogabilmente entro il 30 settembre 2025, assieme al solo frontespizio del modello Redditi 2025. Dovrà essere compilata la casella “Comunicazione Cpb”, indicando il codice “1 – Adesione”. Nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. Il contribuente dovrà poi trasmettere, entro i termini ordinari del 31 ottobre, la dichiarazione dei redditi comprensiva del modello Isa, avendo cura e prestando attenzione ad indicare i dati che sono stati utilizzati per definire la proposta, in maniera coerente con il modello Cpb inviato precedentemente, pena l’invalidità dell’adesione;
  • in maniera congiunta alla dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre. L’adesione al Cpb dovrà avvenire attraverso la compilazione, e la sottoscrizione, del relativo modello Cpb 2025/2026 (quadro P), con cui il contribuente comunicherà il reddito e il valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del concordato riferibile al periodo d’imposta 2024 e il reddito e il valore della produzione netta Irap (stabiliti dal software) per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

 

La comunicazione dell’eventuale revoca dell’adesione alla proposta potrà avvenire solo per via autonoma (ossia in modo disgiunto dalla trasmissione della dichiarazione) trasmettendo il solo modello Cpb 2025/2026 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al concordato (30 settembre 2025). In tale ipotesi nella casella “Comunicazione Cpb” dovrà essere indicato il codice “2 – Revoca” e nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione Cpb e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o comunque priva di effetti. Le informazioni del quadro P riferibili alla sezione del Cpb che formano parte integrante del Modello Redditi vanno fornite solo dai contribuenti interessati a ricevere una proposta di concordato preventivo (circolare 18E/2024 risposta 6.5). Chi non aderisce dunque non dovrà compilare la sezione medesima.

 

 

 

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