L’art. 14 del 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, come modificato dall’art. 5, del comma 14-quater, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, impone l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono risultati di entità superiori, rispettivamente a € 5.100.000,00 e a € 1.100.000,00.

Pertanto il soggetto esercente attività d’impresa, nei periodi d’imposta 2021 e 2022, ha superato entrambi i suddetti limiti, l’obbligo della contabilità di magazzino si rende operativa a partire dall’anno 2024 (secondo periodo di imposta successivo).

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sono:

gli enti e le società aventi personalità giuridica (artt. 14, comma 1, 13, comma 1, lettere a) e b) e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e cioè: società per azioni società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; società cooperative;

società in mutua assicurazione;

persone giuridiche pubbliche e private;

consorzi;

altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica, compresi, quindi, gli enti non commerciali che esercitano attività di natura commerciale; le società aventi autonomia patrimoniale (artt. 14, comma 1, e 13, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e cioè:

le società in nome collettivo; le società in accomandita semplice;

e le società assimilate alle precedenti, come, a titolo meramente indicativo, le società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali e le società di armamento;

in contabilità ordinaria;

le persone fisiche che esercitano attività da cui derivano redditi d’impresa (art. 14, comma 1, e art. 13, comma 1, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, salvo i casi di esclusione soggettiva).

Al riguardo, infatti, si devono ritenere non obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese individuali e le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata;

società e gli enti non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del Tuir) di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato: la sede legale o amministrativa; e: l’oggetto principale della loro attività;

le imprese agricole e di allevamento (art. 14, comma 1, e art. 13, comma 1, lettere a) b) e c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) esercitate da: società per azioni; società in accomandita per azioni; le società a responsabilità limitata; società cooperative; enti commerciali pubblici e privati; società in nome collettivo; società in accomandita semplice;

Soggetti non obbligati

Non devono attivare l’adempimento in esame:

le società semplici e i soggetti equiparati;

i professionisti; gli artisti;

le associazioni o gli studi associati tra professionisti;

le associazioni tra artisti;

e le attività d’impresa non esercitate in modo abituale (occasionali); in quanto si tratta di soggetti o di attività che risultano escluse da ogni previsione normativa di obbligo.

Tutti i predetti soggetti, infatti, risultano in linea di principio obbligati alle scritture ausiliarie di magazzino per l’intera attività commerciale esercitata, tenendo, ovviamente presente che le scritture in argomento. In generale, i soggetti tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino sono coloro che risultano titolari di redditi d’impresa. Pertanto, in presenza di attività commerciali non occasionali, è irrilevante il fatto che si tratti di imprese individuali o di società, di enti commerciali o non commerciali, di soggetti residenti o non residenti. Altri soggetti esclusi

Sono anche esclusi dall’obbligo della tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino:

commercianti al minuto che effettuano le cessioni: in locali aperti al pubblico; in spacci interni; mediante apparecchi di distribuzione automatica; per corrispondenza; a domicilio; in forma ambulante;

soggetti che effettuano prestazioni alberghiere;

soggetti che effettuano somministrazioni di alimenti e bevande: in pubblici esercizi; nelle mense aziendali; mediante apparecchi di distribuzione automatica;

Nell’ipotesi di svolgimento di attività di commercio:

al dettaglio e all’ingrosso esercitata nel medesimo locale, ai fini della verifica dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliare di magazzino, si devono ritenere prevalenti le modalità procedurali previste per il commercio al dettaglio.

Caratteristiche delle scritture ausiliarie di magazzino

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere impostate e tenute: in forma sistematica; secondo norme di ordinata contabilità; mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese; con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili. Le rilevazioni in argomento: per ogni singolo bene; oppure: per ogni categoria di beni; devono necessariamente evidenziare: i carichi; e: gli scarichi; in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni. Ai fini procedurali, si pone in evidenza che l’esercente attività d’impresa ha la possibilità di comprendere nelle scritture ausiliarie di magazzino anche i materiali non esplicitamente specificati individuati dalle vigenti disposizioni, la cui rilevazione non è obbligatoria per finalità di natura fiscale.

Individuazione inizio dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria che: se nei periodi d’imposta 2021 e 2022, l’ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.000,00 e a € 1.100.000,00, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dal periodo d’imposta 2024;

se nei periodi d’imposta 2022 e 2023, l’entità dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.000,00 e a € 1.100.000,00, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino decorre dal periodo d’imposta 2025;

La cessazione dell’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino

ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1966, n. 695, viene meno a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l’entità dei ricavi e delle rimanenze è risultata inferiore ai limiti previsti.

 

 

 

 

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