I contribuenti Isa che non hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2024-2025 possono valutare se vi è convenienza a farlo per il biennio 2025-2026: questa possibilità, infatti, già anticipata da una Faq delle Entrate del 25 ottobre 2024, è espressamente prevista dal provvedimento del 9 aprile scorso, che ha approvato il modello e le istruzioni per l’adesione al nuovo biennio.
I calcoli di convenienza, ovviamente, non possono non partire dall’entità del reddito (e del valore della produzione netta, Vpn, per i soggetti passivi Irap) proposto dal meccanismo applicativo, sulla base del Dm 28 aprile 2025, che ha come primo e fondamentale punto di partenza il reddito (e il Vap) dichiarati nel 2024, opportunamente rettificati per renderli omogenei ai valori da concordare. Una modifica importante è poi arrivata con l’ok definitivo del Governo al decreto correttivo, il 4 giugno scorso.
Ai fini delle valutazioni, è importante ricordare, in primo luogo, quali sono i pregi (e gli eventuali difetti) del concordato.
VANTAGGI
il contribuente che aderisce sa che otterrà:
- di non pagare imposte e (se soggetto Inps) di poter scegliere di non pagare i contributi previdenziali sul maggior reddito effettivo ordinario rispetto a quello concordato (rettificato);
- di poter applicare un’imposta sostitutiva spesso molto conveniente sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato (reso omogeneo) nel 2024, in luogo dell’Ires/Irpef ordinaria (ciò avverrà sino a un massimo di 85mila euro di base imponibile della sostitutiva, in ragione delle modifiche del decreto correttivo);
- tutti i vantaggi del regime premiale Isa (compensazioni, società non operative, eccetera), anche senza avere un voto Isa meritevole del beneficio;
- di non subire accertamenti presuntivi;
- di essere presumibilmente escluso da liste selettive (anche se vi saranno verifiche sulla presenza di cause di esclusione, cessazione o decadenza dal Cpb).
SVANTAGGI
Tra gli svantaggi, invece, si trova principalmente
- l’incognita dei redditi effettivi, in particolare quello 2026 (anche se con le limitazioni di cui all’articolo 14 del correttivo), la mancata copertura sulle rettifiche (non presuntive) ai fini Iva e il fatto che un’adesione “al rialzo” rispetto ai redditi finora dichiarati assai probabilmente “alza l’asticella” delle future proposte.
Ci si potrebbe anche domandare per quali motivi un contribuente che ha accantonato l’idea di aderire per il
2024-2025 dovrebbe cambiare atteggiamento per il prossimo biennio. I motivi sono sostanzialmente i seguenti:
- il 2024 è stato un anno peggiore del 2023 e, quindi, la proposta di reddito/Vap netto per il prossimo biennio dovrebbe essere inferiore rispetto a quella dell’anno passato (situazione molto frequente in alcuni settori, quali l’edilizia e le professioni collegate);
- era presente una causa di esclusione del Cpb 2024-2025 (ad esempio, gli Isa 2023 non erano applicabili) e che nel 2024 è stata rimossa (anche solo per le modifiche intervenute nella disciplina);
- nel 2024 il contribuente era forfettario (non aderente al Cpb) ma, nello stesso anno, ha superato i 100mila euro di ricavi/compensi (pur non valutando il Cpb a ottobre), con la conseguenza che per il 2024 si è in presenza di un soggetto Isa ammesso;
- è forse ancora possibile che venga introdotta in collegamento all’adesione al Cpb 2025-2026 una sanatoria sugli anni pregressi, compreso il 2023 (anche se questo ravvedimento speciale, per ora, non è previsto dal Dlgs correttivo);
- il contribuente è più interessato rispetto all’anno scorso a evitare (per quanto possibile) le liste selettive sugli accertamenti (ad esempio, voto Isa molto peggiore nel 2024 rispetto al 2023).
Premesso che potranno aderire per il prossimo biennio soltanto i soggetti che hanno concretamente applicato gli Isa nel 2024 (il correttivo estromette i forfettari) e che non hanno già optato per il primo biennio (da verificare situazioni di decadenza o di cessazione nel frattempo intervenute), ricordiamo che:
- l’adesione si perfeziona con la trasmissione dell’apposito modello entro il 30 settembre, in solitaria (utilizzando comunque il frontespizio dei modelli Redditi 2025) o congiuntamente al modello dichiarativo, e in particolare al modello Isa (in questo caso la dichiarazione va anticipata, non potendo fruire dell’ordinario maggior termine del 31 ottobre);
- la revoca prevista dal nuovo modello Cpb può essere effettuata solo in via autonoma (e non congiuntamente alla trasmissione del modello Isa/2025) ed esclusivamente entro il 30 settembre prossimo.
Altamura, lì 09.06.2025