Di seguito una sintesi organica – civilistica, fiscale e “digitale” – dei principali termini e modalità di conservazione per documentazione contabile e fiscale (DDT, estratti conto, documentazione amministrativo‑contabile in generale).
1. Termini di conservazione: quadro generale
1.1. Regola civilistica generale (Codice civile)
L’art. 2220 c.c. prevede che:
- tutte le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione;
- per lo stesso periodo devono essere conservate fatture, lettere, telegrammi ricevuti e le copie di quelli spediti.
- la conservazione può avvenire anche su supporti di immagini (quindi non solo carta), purché i documenti siano sempre leggibili[1].
Questa regola vale per:
- libri contabili (giornale, inventari, mastri, ecc.);
- corrispondenza commerciale (incluse mail stampate o conservate a norma, ove rilevanti);
- fatture attive e passive.
1.2. Regola fiscale generale (D.P.R. 600/1973)
Ai fini fiscali, l’art. 22 D.P.R. 600/1973 stabilisce che:
- scritture contabili obbligatorie e relativa documentazione devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d’imposta;
- ciò vale anche oltre il termine decennale dell’art. 2220 c.c., se gli accertamenti non sono ancora definiti[2].
In pratica:
- il termine civile è 10 anni;
- il termine fiscale è “mobile”: occorre mantenere tutto almeno fino alla decadenza dei poteri di accertamento, e comunque tanto a lungo quanto pendono accertamenti o contenziosi riferiti a quel periodo.
2. DDT (Documenti di trasporto)
2.1. Obbligo e durata
I DDT, pur non espressamente citati nel codice civile, rientrano tra i documenti giustificativi delle prestazioni e, quindi, nell’obbligo generale di conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 c.c. (come chiarito anche dalla prassi AdE)[3].
Conseguenze:
- termini civilistici: almeno 10 anni;
- termini fiscali: fino alla definizione degli accertamenti del periodo relativo[2].
2.2. Modalità (cartacea vs digitale)
- I DDT possono essere conservati in forma cartacea.
- Se i DDT sono allegati alla fattura elettronica e si utilizza il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, vengono automaticamente portati in conservazione insieme alla fattura, nel rispetto dei limiti tecnici (dimensione file, ecc.)[4].
- Se digitalizzati e conservati a norma, valgono le regole del CAD e del D.M. 17.06.2014 (vedi § 5).
3. Estratti conto bancari e altra documentazione amministrativa
3.1. Estratti conto bancari
Gli estratti conto bancari non sono nominati specificamente, ma:
- documentano movimenti finanziari e rapporti con le banche;
- sono rilevanti per ricostruire redditi/volume d’affari ai fini di imposte e IVA.
Rientrano quindi tra le scritture/documenti obbligatori utili alla ricostruzione dei redditi, soggetti alla disciplina combinata:
- 10 anni ex art. 2220 c.c.;
- fino alla definizione degli accertamenti ex art. 22 D.P.R. 600/1973[2].
3.2. Altra documentazione amministrativa
Per “documentazione varia amministrativa” (contratti, ordini, corrispondenza commerciale, note spese, documenti bancari accessori, ecc.) vale la stessa logica:
- se il documento è richiesto dalla legge o necessario per natura e dimensione dell’impresa (art. 2214 c.c.), è soggetto agli obblighi di tenuta e conservazione per 10 anni[5];
- se è rilevante ai fini tributari (serve a dimostrare componenti di reddito, IVA, detrazioni/deduzioni), deve essere conservato fino alla definizione degli accertamenti[2].
4. Tenuta informatica delle scritture contabili (libri, registri, documenti)
L’art. 2215-bis c.c. consente che libri, repertori, scritture e documentazione obbligatoria siano formati e tenuti con strumenti informatici[6].
In sintesi:
- libri e scritture obbligatorie possono essere nativi digitali o digitalizzati;
- gli obblighi di numerazione, vidimazione e regolare tenuta, in caso di supporto informatico, sono assolti con firma digitale e marcatura temporale, almeno una volta l’anno, o secondo le specifiche tributarie[6].
Per i documenti fiscalmente rilevanti, la disciplina specifica è nel D.M. 17.06.2014 (vedi dopo).
5. Conservazione digitale / sostitutiva ai fini fiscali
5.1. Ambito di applicazione
Secondo il D.M. 17.06.2014, le regole di conservazione elettronica si applicano a:
- libri e scritture contabili;
- registri IVA e altri registri obbligatori;
- fatture (elettroniche e analogiche digitalizzate);
- dichiarazioni e modulistica fiscale (F24, ecc.);
- in generale, a tutti i documenti rilevanti ai fini tributari[7].
5.2. Requisiti del documento informatico
Per la validità fiscale, i documenti informatici devono garantire:
- immodificabilità;
- integrità;
- autenticità;
- leggibilità nel tempo[8].
Il processo di conservazione termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale o equivalente) sul pacchetto di archiviazione[9].
5.3. Termini per chiudere il processo di conservazione digitale
In base a D.M. 17.06.2014 e prassi AdE (interpelli e risoluzioni):
- la conservazione (digitale o stampa) ai fini fiscali deve essere effettuata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo[10];
- per i documenti diversi dalle fatture (es. DDT) il termine per perfezionare il processo di conservazione digitale è annuale, e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione annuale[3].
Tenuta e conservazione sono concetti distinti:
- la tenuta elettronica è regolare se i registri sono aggiornati e stampabili su richiesta in sede di controllo;
- la conservazione a norma richiede il completamento del processo previsto dal CAD e dal D.M. 17.06.2014 entro i termini suddetti[9].
6. Fatture elettroniche e servizio AdE
Per completezza (anche se la domanda non è specifica sulle fatture elettroniche):
- L’art. 39, comma 3, D.P.R. 633/1972 impone che le fatture elettroniche siano conservate obbligatoriamente in modalità elettronica[11].
- Il processo di conservazione deve concludersi entro 3 mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali a cui le fatture si riferiscono, con riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione[11].
- Il servizio gratuito AdE, se attivato, assicura la conservazione per 15 anni con efficacia sia civilistica sia tributaria[12].
Analisi dettagliata
- Doppio binario civilistico/fiscale Civilisticamente, l’impresa deve rispettare l’obbligo decennale ex art. 2220 c.c. per scritture e documenti (comprese fatture, corrispondenza, ecc.)[1]. Fiscalmente, l’obbligo è più ampio: le stesse scritture vanno conservate sino alla conclusione di tutti gli accertamenti sul periodo, anche oltre i 10 anni[2].
- Quali documenti rientrano nell’obbligo? Libri giornale, inventari, mastri e altri registri obbligatori. Fatture attive e passive, registri IVA, liquidazioni, ecc. Documenti di trasporto (DDT), in quanto giustificativi delle prestazioni e collegati alla fatturazione differita[3][4]. Estratti conto bancari e altra documentazione amministrativa idonea a ricostruire redditi o volume d’affari (art. 2214 c.c., art. 22 D.P.R. 600/1973)[5][2].
- Supporto cartaceo vs informatico Il codice civile consente di conservare documenti su supporti di immagini purché sempre leggibili, anticipando di fatto la logica della conservazione digitale[1]. L’art. 2215-bis c.c. formalizza la possibilità di tenuta informatica delle scritture, delegando alla normativa tributaria (e al CAD) le regole specifiche per i documenti fiscali[6].
- Disciplina specifica per la conservazione digitale fiscale Il D.M. 17.06.2014 e il CAD definiscono requisiti e procedure per la conservazione digitale di tutti i documenti fiscalmente rilevanti[7]. Interpelli e risoluzioni AdE confermano che la sola tenuta elettronica non è sufficiente: per mantenere i registri in forma digitale occorre completare il processo di conservazione a norma nei termini (entro il terzo mese successivo alla scadenza della dichiarazione)[9][10].
- Trattamento dei DDT e della documentazione bancaria I DDT, come documenti di supporto alla fatturazione, devono essere conservati in modo da risultare disponibili per controlli e accertamenti; la prassi conferma che rientrano nella “conservazione delle scritture contabili” ex art. 2220 c.c. e nel perimetro del D.M. 17.06.2014 quando gestiti digitalmente[3][7]. Gli estratti conto bancari, seppur spesso forniti su base mensile, vanno conservati come documenti probatori di rapporti e movimenti finanziari, soggetti ai medesimi termini civilistici e fiscali.
- Servizi AdE e DDT allegati a fatture elettroniche Se il contribuente utilizza il servizio di conservazione AdE, il sistema conserva per 15 anni le fatture elettroniche e gli eventuali allegati (inclusi i DDT) trasmessi tramite SdI[12][4]. I DDT non allegati alla fattura elettronica restano soggetti alla conservazione a cura del contribuente (cartacea o digitale a norma).
Implicazioni pratiche
- Definizione di un termine minimo interno È necessario che nelle procedure interne sia stabilito un periodo di conservazione non inferiore a 10 anni per la documentazione contabile e amministrativa, tenendo conto che, ai fini fiscali, in concreto può essere opportuno estenderlo per coprire i possibili termini di accertamento.
- Classificazione dei documenti Devono risultare chiaramente classificati (e tracciati) almeno: libri e registri contabili; DDT e altra logistica documentale collegata alle vendite; estratti conto bancari, contratti, corrispondenza commerciale significativa; documentazione fiscale (dichiarazioni, F24, certificazioni, ecc.).
- Scelta del supporto di conservazione Per ciascuna categoria, occorre definire se la conservazione avviene: solo cartacea (possibile, tranne che per fatture elettroniche); digitale a norma (con processo di conservazione sostitutiva secondo CAD e D.M. 17.06.2014); mista (es. conservazione digitale di fatture e registri, cartacea di alcuni allegati minori).
- Rispetto dei termini di conservazione digitale Per i documenti fiscalmente rilevanti mantenuti in formato elettronico: la chiusura del processo di conservazione deve intervenire entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui i documenti si collocano; per DDT e documenti analoghi, se inclusi nel sistema di conservazione digitale, è necessario che l’intero pacchetto sia portato in conservazione entro il medesimo orizzonte temporale.
- Allineamento tra conservazione civilistica e fiscale Le politiche aziendali di conservazione documentale devono essere configurate in modo da soddisfare contemporaneamente: la regola decennale del codice civile; il principio fiscale del “fino alla definizione degli accertamenti”.
Conclusioni
- Termine minimo civilistico: 10 anni dalla data dell’ultima registrazione per scritture contabili, fatture, corrispondenza commerciale e documenti equiparabili (ivi compresi, in pratica, DDT e gran parte della documentazione amministrativa)[1].
- Termine fiscale: fino a quando non sono definiti tutti gli accertamenti relativi al periodo d’imposta interessato, anche oltre i 10 anni, per scritture contabili e documenti fiscalmente rilevanti[2].
- DDT: da conservare almeno 10 anni e comunque fino alla definizione degli accertamenti; possono restare cartacei o essere conservati digitalmente, anche come allegati alle fatture elettroniche nel servizio AdE[3][4].
- Estratti conto bancari e altra documentazione amministrativa: soggetti alle stesse logiche di conservazione, in quanto documenti necessari alla ricostruzione dei redditi e del volume d’affari[2][5].
- Conservazione digitale: per tutti i documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione elettronica richiede rispetto del CAD e del D.M. 17.06.2014 (immodificabilità, integrità, autenticità, leggibilità) e chiusura del processo entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento[7][10].
Queste regole costituiscono l’ossatura normativa da utilizzare nella definizione o nella verifica delle procedure interne di archiviazione e conservazione della documentazione contabile e fiscale.
Dettaglio Fonti
[1] Codice Civile, art. 2220 (conservazione delle scritture contabili)
[2] D.P.R. 600/1973, art. 22 (conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali)
[3] Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 2008 (conservazione DDT e fatture)
[4] FAQ AdE Fatture elettroniche – Emissione delle fatture elettroniche (DDT allegati)
[5] Codice Civile, art. 2214 (libri e altre scritture contabili)
[6] Codice Civile, art. 2215-bis (documenti informatici)
[7] D.M. 17 giugno 2014 – Conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari
[8] Interpello Agenzia Entrate n. 740/2021 (requisiti documenti informatici)
[9] Risoluzione AdE n. 16/E del 2022 (tenuta vs conservazione digitale)
[10] Circolare Agenzia Entrate n. 14/E del 2019 (servizio di conservazione fatture elettroniche)
Vuoi maggiori informazioni? Possiamo esserti d’aiuto?
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row]